A chi è rivolto
RLS di imprese che occupano più di 50 lavoratori.
Descrizione
“Persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro” – D.Lgs. 81/08, Art. 2, lettera i)
La figura del RLS – Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza sul Lavoro – è un punto di riferimento per tutti i lavoratori e si occupa di vigilare che la gestione della sicurezza in azienda avvenga nel pieno rispetto delle norme stabilite dal D.Lgs. 81/08.
Questa figura aziendale, che è obbligatori in tutte le aziende, in base alle dimensioni delle stesse cambia la modalità di nomina del rappresentante definita dall’art. 47 del D.Lgs. 81/08:
- nelle aziende o unità produttive con un massimo di 15 dipendenti il RLS è solitamente eletto dai lavoratori tra di loro
- nelle aziende o unità produttive che contano più di 15 lavoratori il RLS è eletto o designato sempre dai lavoratori, ma all’interno delle rappresentanze sindacali aziendali
I principali compiti svolti dal RLS comprendono:
- obbligo di comunicare al datore di lavoro i rischi individuati durante il suo lavoro
- accesso nei locali aziendali dove si effettuano i lavori;
- potere di proporre ricorso alle autorità competenti se ritiene che le misure preventive presenti in azienda siano insufficienti a garantire la tutela fisica dei lavoratori
- consultazione preventiva sulla questione della valutazione dei rischi, della programmazione e della realizzazione della prevenzione aziendale
- consultazione sulla designazione del responsabile e degli addetti dei servizi di prevenzione
- ricezione delle informazioni elaborate dal servizio di vigilanza
- promozione delle attività che attengono le misure di prevenzione per tutelare i lavoratori
L’aggiornamento è obbligatorio.
Riferimenti Legislativi
Art. 37 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., Accordo Stato Regioni 07/07/2016
Programma
Il corso di aggiornamento per RLS di imprese che occupano più di 50 lavoratori prevede la trattazione dei seguenti temi, ripartiti in due lezioni.
Lezione 1
- Il diritto alla salute ed alla sicurezza negli ambienti di lavoro:
- doveri in materia di sicurezza secondo la Costituzione, l’art. 2087 del Codice Civile e Codice Penale, l’art. 9 della L. 300/70
- sistema sanzionatorio del D.Lgs. 81/08.
- Organi di vigilanza e controllo.
- Infortuni sul Lavoro e
- Malattie Professionali.
Lezione 2
- Documento di Valutazione del Rischio e la sua stesura: criteri, metodologia, indicazioni su cosa scrivere all’interno del Documento
- Formazione, Informazione e Addestramento
- RLS parte attiva nella stesura del Documento di Valutazione del Rischio, dei Piani di Emergenza.
Durata
8 ore
Risultati
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione che certifica l’avvenuto aggiornamento.
Sanzioni
Le sanzioni previste per la mancata formazione dell’RLS sono:
- ammenda da 1.315,00 euro a 5.699,20 euro a carico del Datore di Lavoro
- arresto da 2 a 4 mesi per il Datore di Lavoro